POST 53/2025
Dal 1° gennaio 2025, le persone fisiche che investono in start-up innovative possono usufruire di una detrazione fiscale del 65%, rispetto al precedente 50%. È una misura prevista dall’articolo 29-bis del DL 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024.
In parallelo, la legge 162/2024 introduce una novità rilevante: la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta per la parte non utilizzata in dichiarazione dei redditi.
Chi può accedere alla detrazione
- Solo le persone fisiche.
- Sono escluse le PMI innovative.
- La start-up deve essere iscritta da non più di 3 anni nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.
Quando non spetta
- Se l’investimento comporta una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
- Se l’investitore è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o tramite società controllate/collegate, con fatturato > 25% dell’investimento.
La procedura da seguire
Il beneficio non è automatico e va richiesto tramite una procedura specifica sulla piattaforma digitale del MIMIT prima dell’investimento.
- Accedere al portale del MIMIT: https://padigitale.invitalia.it
- Compilare l’istanza con:
- Dati della start-up e dell’investitore;
- Tipo di investimento (diretto o indiretto);
- Eventuale appartenenza a una “impresa unica”;
- Importo dell’investimento (capitale + sovrapprezzo). Il sistema calcola automaticamente la detrazione.
- Scaricare la ricevuta, firmarla digitalmente e ricaricarla sul portale.
- Il sistema invia all’investitore una PEC con la certificazione dell’investimento e dell’agevolazione spettante.
Questo documento è l’unico necessario per fruire della detrazione.
Detrazione e credito d’imposta
La detrazione maggiorata al 65%:
- Si applica solo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025.
- L’investimento si considera effettuato alla data del deposito della pratica di aumento di capitale presso il registro imprese (non alla data del bonifico o dell’atto notarile).
L’investimento deve essere mantenuto almeno 3 anni: eventuale cessione (anche parziale) prima del decorso del termine comporta la decadenza beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo detratto, fatti salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente.
Con la legge 162/2024, per investimenti effettuati a partire dal 2024, se l’importo della detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza diventa un credito d’imposta, che può essere usato in compensazione con F24, codice tributo 7076. Non essendo previsto nel Modello 730 un rigo per le detrazioni per investimenti in start-up, dovrà essere presentato il Modello Redditi Persone Fisiche.
Regime “de minimis” – Novità dal 2024
La detrazione al 65% in esame è un aiuto di Stato in regime de minimis, che ha subito rilevanti modifiche con il nuovo Regolamento UE 2831/2023. Dal 1° gennaio 2024 il massimale è di 300.000 euro in un periodo di riferimento di tre “anni mobili”, ossia tre anni dalla data effettiva di concessione dell’aiuto (non più 200.000 euro per tre esercizi finanziari).
È possibile consultare i contributi già ottenuti dal beneficiario tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/trasparenza
Attenzione al concetto di “impresa unica”
Ai fini del calcolo del limite di 300.000 euro in tre anni, si considerano come fossero una “impresa unica” tutte le società tra loro collegate da rapporti di controllo, siano essi di diritto o di fatto.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso