POST 51/2025
Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione dell’istanza di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, riferito ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019. L’intervento si inserisce nel quadro della riapertura dei termini disposta dall’art. 19 del D.L. n. 25/2025, che consente ai contribuenti interessati di aderire alla procedura entro la scadenza del 3 giugno 2025.
Come noto, possono accedere alla regolarizzazione i soggetti che, pur avendo sostenuto effettivamente spese, hanno utilizzato in compensazione il credito, entro il 21 ottobre 2021, in modo non conforme alla disciplina vigente, a causa di errori nella qualificazione delle attività, nella quantificazione delle spese ammissibili o nel calcolo della media storica di riferimento. Sono invece esclusi i casi in cui il credito risulti frutto di condotte fraudolente, simulazioni soggettive od oggettive, utilizzo di documenti falsi o spese non documentate.
Il nuovo modello consente:
- la presentazione di nuove istanze, anche in relazione a crediti diversi da quelli già oggetto di precedenti domande;
- la sostituzione di istanze già trasmesse entro il 31 ottobre 2024, barrando l’apposita casella “Istanza sostitutiva”.
Le somme dovute possono essere versate:
- in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure
- in tre rate annuali di pari importo, con scadenze fissate al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 4 giugno 2025 (conteggio degli interessi vale anche per i contribuenti che hanno presentato domanda di riversamento entro il termine precedente).
Si precisa che il pagamento rateale può avvenire solo nel caso in cui l’avviso di recupero non sia divenuto definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata la domanda di riversamento.
Per i contribuenti che avevano già aderito alla precedente procedura entro il 31 ottobre 2024, ma non hanno effettuato il pagamento nei termini, è ora possibile procedere al riversamento in base alle nuove scadenze. Le istanze precedenti restano valide, salvo sostituzione entro il nuovo termine.
Si evidenzia che, in presenza di contenzioso, il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso da effettuarsi entro il 3 giugno 2025. Qualora invece siano ancora pendenti i termini per il ricorso la presentazione dell’istanza vale come rinuncia al ricorso (ex art. 5, comma 12, D.L. 146/2021, come modificato dal D.L. 25/2025), e gli estremi dell’eventuale procedimento devono essere indicati nella nuova sezione VI del modello.
Qualora la procedura si concluda regolarmente, con il versamento integrale e tempestivo degli importi dovuti, essa comporta:
- lo stralcio delle sanzioni per indebita compensazione e degli interessi da iscrizione a ruolo;
- la non punibilità ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, ove applicabile.
La riapertura dei termini rappresenta pertanto un’importante opportunità per i contribuenti che intendano definire in via bonaria eventuali utilizzi non corretti del credito ricerca e sviluppo, evitando conseguenze sanzionatorie o penali.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine