POST 31/2026

La Legge di Bilancio 2026 con il comma 130 modifica le regole di deducibilità fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari e delle minusvalenze, intervenendo sugli articoli 94, 101 e 110 del TUIR.

Soggetti OIC (principi contabili nazionali)

Per le obbligazioni – sia che siano iscritte nell’attivo circolante che tra le immobilizzazioni finanziarie –  la deducibilità delle svalutazioni è ammessa entro i seguenti limiti:

  • titoli quotati in mercati regolamentati: il valore minimo fiscalmente riconosciuto è determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
  • titoli non quotati: la svalutazione è ammessa nel limite del decremento desumibile dall’andamento complessivo del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) dell’ultimo semestre, applicato al valore fiscalmente riconosciuto.

Soggetti IAS/IFRS (principi contabili internazionali)

Per tali soggetti la norma introduce un vincolo di imputazione: le minusvalenze e le svalutazioni assumono rilievo fiscale esclusivamente se imputate a conto economico. Viene inoltre abrogato il regime di “piena derivazione” (art. 110 comma 1-bis) per tali titoli, eliminando la rilevanza fiscale automatica delle valutazioni a fair value transitate solo a patrimonio netto (riserve OCI).

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso