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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria.

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a partire da inizio 2026, gli approfondimenti di Epica News continuano sul sito www.studioepica.it 

Legge di bilancio 2026: parziale esclusione dei dividendi infra-UE dalla base imponibile IRAP  

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 17:11:49

POST 26/2026

La legge di Bilancio 2026  ai commi da 46 a 50 recepisce i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° agosto 2025 (cause riunite da C-92/24 a C-94/24), ponendo rimedio al precedente contrasto tra la normativa interna in materia di IRAP e la Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia).

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono esclusi dalla base imponibile IRAP nella misura del 95% i dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, se distribuiti da società controllate residenti in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con accordo di scambio di informazioni.

Tale esclusione parziale opera a condizione che sussistano i seguenti requisiti alla data della delibera:

  • la partecipazione diretta al capitale sia non inferiore al 20%;
  • la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
  • la società erogante abbia residenza fiscale in un Paese UE o SEE (in “white list”);
  • la partecipata sia soggetta a tassazione ordinaria nello Stato di residenza, senza beneficiare di regimi di esenzione totale (soggettiva o oggettiva) e rivesta una delle forme societarie ammesse dalla Direttiva (S.A., S.A.S, Gmbh, ecc…);
  • l’esclusione è ammessa solo se la remunerazione corrisposta non sia stata dedotta dal reddito della società partecipata nel proprio Stato di residenza.

La legge di Bilancio 2026 prevede che i soggetti interessati possano presentare istanza di rimborso per l’IRAP versata in eccesso nei periodi d’imposta precedenti ancora aperti (relativamente alle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di decadenza di 48 mesi dai versamenti).

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2026: deroga alla svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante  

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 11:04:56

POST 25/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi 65 e 66 la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (OIC Adopter) di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.

La disposizione consente per gli esercizi 2025 e 2026 di mantenere i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché procedere alla svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

L’esercizio di tale facoltà è subordinato ai seguenti vincoli contabili e informativi:

  • costituzione di una riserva Indisponibile: le società che si avvalgono della deroga devono destinare a una riserva indisponibile di utili una quota pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio. Tale riserva potrà essere utilizzata solo per la copertura di perdite o per il ripristino dei valori dei titoli stessi.
  • obbligo Informativo in nota integrativa: la società dovrà illustrare i criteri di valutazione adottati, le modalità di determinazione della riserva e le ragioni che hanno indotto l’organo amministrativo ad avvalersi della deroga.
  • la deroga non è applicabile qualora la perdita di valore del titolo sia giudicata di natura durevole. In tale circostanza, resta fermo l’obbligo di procedere alla svalutazione ai sensi delle norme civilistiche.

La legge di Bilancio 2026 al comma 67 prevede che per le imprese di assicurazione (di cui all’art. 91 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private) la facoltà prevista dai commi 65 e 66 non è immediatamente operativa ma dovrà essere regolamentata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2026: modifiche alla disciplina della tassazione dei dividendi

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 11:03:50

POST 24/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi da 51 a 55 una modifica al regime impositivo dei dividendi percepiti da imprenditori, società ed enti residenti, nonché del regime delle plusvalenze realizzate su partecipazioni.

Si ricorda che prima di questa novità il regime di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo era riconosciuto nella misura del 95% per i soggetti IRES (art. 89 TUIR) e del 41,86% per imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR).  

Per le distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026  l’esclusione parziale dalla formazione del reddito complessivo continuerà ad applicarsi solo se è rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

  • partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5% (detenuta anche indirettamente tramite società controllate);
  • valore fiscale della partecipazione di importo non inferiore ad euro 500.000.

In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti.

Gli stessi requisiti sono richiesti anche per applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti da società italiane a società o enti non residenti soggetti a imposta negli Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo). In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti tali dividendi subiranno la ritenuta ordinaria a titolo d’imposta del 26%.

La legge di Bilancio 2026 prevede che in caso di cessione di una partecipazione societaria acquisita dal 1° gennaio 2026 – fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 87, comma 1 del TUIR – l’eventuale plusvalenza realizzata sarà soggetta al regime di parziale esenzione (cosiddetto PEX) solo nel caso in cui sia rispettato almeno uno dei requisiti sopra citati.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge 30 dicembre 2025, n. 199: articolo 1 comma 27 – per il Regime Forfetario il limite dei redditi di lavoro autonomo e a questo assimilati viene fissato a 35.000 euro anche per il 2026.

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 09:05:34

POST 23/2026

L’articolo 1 comma 27 della Legge di Bilancio 2026 ha modificato L’art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) estendendo anche per l’anno fiscale 2026 l’innalzamento del limite per i redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti dai soggetti che si avvalgono del regime forfetario.

In sintesi, la norma stabilisce che anche per l’anno fiscale 2026 i limiti stabiliti per i soggetti forfetari saranno i seguenti:

  • Incasso dei ricavi o compensi non superiore ad 85.000 euro;
  • Possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per un ammontare non superiore a 35.000 euro.

Per il calcolo del limite di 35.000 euro il periodo da considerare è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime, per cui per applicarlo nel 2026 occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, la causa ostativa sopra descritta viene disattivata, dunque, la verifica della soglia di 35.000 euro è irrilevante.

Per l’individuazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati oggetto del limite sovresposto, sussistono pareri discordanti. L’interpretazione prevalente ritiene che debbano seguirsi i criteri generali dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR e, quindi, considerare le somme e i valori percepiti in un dato anno seguendo il principio di cassa, includendo anche quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono, secondo il principio di cassa allargato. Non andrebbero invece considerati i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore, ovvero i valori esclusi da tassazione ex art. 51 comma 2 del TUIR.

Christian Lopes

Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: rifinanziata la “Nuova Sabatini” per il sostegno agli investimenti delle PMI

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 09:04:00

POST 22/2026

La Legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 468, dispone un nuovo rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con l’obiettivo di garantire la continuità degli interventi di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

In particolare, l’autorizzazione di spesa prevista viene incrementata a:

  • 200 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Il nuovo stanziamento si aggiunge a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (che aveva già rifinanziato la misura per 100 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029), con l’evidente intento di sostenere in modo strutturale gli investimenti delle PMI in una fase di consolidamento della ripresa economica.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con esclusione delle imprese attive nei settori finanziario e assicurativo.

Meccanismo dell’agevolazione

Le agevolazioni si concretizzano nella concessione di finanziamenti o operazioni di leasing da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra:

  • il Ministero delle imprese e del made in Italy,
  • l’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
  • Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

A fronte del finanziamento concesso, l’impresa beneficia di un contributo in conto interessi riconosciuto dal Ministero, che riduce in modo significativo il costo del finanziamento.

Le linee di intervento della Nuova Sabatini

La misura è articolata in più linee, differenziate in funzione della tipologia di investimento:

  1. Sabatini ordinaria, applicabilegli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva dell’impresa, dove il contributo è calcolato su un tasso convenzionale del 2,75%;
  2. Sabatini 4.0, a supporto degli investimenti in tecnologie digitali e beni interconnessi, riconducibili ai paradigmi di Industria 4.0, dove il contributo è maggiorato ed è determinato su un tasso del 3,575%;
  3. Sabatini Green, rivolta alle imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica, dove il contributo è calcolato su un tasso del 3,575%.
  4. Sabatini Capitalizzazione, destinata alle società di capitali che, in connessione con l’investimento agevolato, deliberano un aumento di capitale almeno pari al 30% del finanziamento, dove il contributo è pari al 5% per micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese.

Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia