POST 13/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi da 32 a 34 un aggiornamento della normativa legata ai criteri di calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE il tutto al fine di definire una più puntuale valutazione della capacità economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Viene quindi a tale riguardo modificato l’articolo 5 del dl 201/2011 imponendo l’inclusione nel calcolo del patrimonio mobiliare di:

  • depositi in valuta detenuti all’estero;
  • criptovalute;
  • rimesse in denaro all’estero anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

In altre parole, la novità normativa introdotta punta a meglio censire forme di ricchezza “liquida” che, per loro natura o per il canale di detenzione (estero o digitale), sfuggivano alla rilevazione ordinaria, al fine di determinare una maggiore equità nell’assegnazione delle risorse pubbliche.

Ai sensi del comma 33 viene prevista l’adozione di un futuro decreto interministeriale per l’aggiornamento tecnico del Regolamento ISEE.

Il comma 34 infine precisa che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Regioni, Enti locali) avranno l’obbligo di aggiornare atti e regolamenti interni entro novanta giorni dall’emanazione del predetto decreto ministeriale attuativo.

Restano salve in ogni caso, le prestazioni già in corso di erogazione che  continueranno ad essere corrisposte secondo le vecchie regole.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine