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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

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Legge di Bilancio 2026: al via la quinta edizione della Rottamazione delle cartelle.

Uncategorised Posted on Fri, January 09, 2026 17:14:39

POST 14/2026

I commi da 81 a 101 della Legge 119 del 30 dicembre 2025, cd. Legge di Bilancio 2026, ripropongono quella che è a tutti gli effetti la “quinta edizione” della cd.  rottamazione delle cartelle.

L’obiettivo, come sempre, è quello di offrire ai contribuenti una possibilità di regolarizzazione la propria posizione debitoria con il fisco beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi ma, questa volta, con criteri più selettivi rispetto al passato.

AMBITO TEMPORALE E OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

La versione definitiva della Legge di Bilancio 2026 conferma che, quella che è già stata ribattezzata come rottamazione-quinquies, riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, la definizione sarà limitata ai debiti derivanti da:

  • liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72);
  • controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73 e art. 54-ter DPR 633/72);
  • omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e agli aggi di riscossione.

Restano quindi esclusi dalla definizione agevolata, i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di accertamento o liquidazione, atti di contestazione, recupero di crediti d’imposta e imposte indirette come registro, successioni e donazioni.

Vengono tuttavia ammessi alla nuova definizione agevolata anche i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017 già oggetto delle precedenti rottamazioni (rottamazione, rottamazione bis e ter e saldo e stralcio) anche nel caso in cui in riferimento agli stessi si sia poi determinata l’inefficacia, per decadenza, dalla relativa definizione.

Allo stesso modo possono essere definiti anche i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-30.06.2022, oggetto della cd. rottamazione quater, per quali alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione a causa di decadenza. Diversamente, per i contribuenti in regola con i pagamenti della rottamazione quater non sarà possibile aderire alla rottamazione quinquies.

MODALITÀ DI ADESIONE

Come nelle precedenti edizioni, il contribuente interessato a definire la propria posizione, potrà presentare una istanza telematica entro il 30 aprile 2026, utilizzando il modello che sarà reso disponibile dall’agente della riscossione. Nella dichiarazione dovranno essere indicati:

  • i carichi che si intendono definire;
  • l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciarvi;
  • il numero di rate prescelto, fino a un massimo di 54 bimestrali.

È possibile integrare la dichiarazione entro il medesimo termine del 30 aprile 2026.

Successivamente, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la richiesta di accesso alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non potrà essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

PAGAMENTO E CONDIZIONI

Il versamento delle somme dovute può avvenire:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
  • In rate bimestrali di pari importo, con scadenze prestabilite fino al 31 maggio 2035.

A partire dal 1° agosto 2026, sulle rate si applicano interessi al tasso del 3% annuo. La rata minima, come detto, non potrà essere inferiore a 100 euro.

I VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il contribuente ammesso alla rottamazione sarà quindi tenuto al versamento del solo capitale e delle spese di notifica ed esecuzione. Di conseguenza l’accesso alla definizione agevolata comporta l’integrale stralcio di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e degli aggi di riscossione.

DECADENZA E CONSEGUENZE

La definizione agevolata decade in caso di:

  • mancato pagamento dell’unica rata prescelta;
  • mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato pagamento dell’ultima rata.

Non è più prevista la “tolleranza” nei termini di pagamento, come quella di cinque giorni concessa nella rottamazione-quater.

In caso di decadenza, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero del debito residuo.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Con la presentazione della domanda vi sono degli effetti immediati a beneficio del Contribuente istante ovvero:

  • la sospensione delle attività esecutive e cautelari;
  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • la revoca automatica delle dilazioni in essere alla data del 31 luglio 2026;
  • la possibilità di ottenere il DURC per i debiti contributivi;
  • la estinzione dei giudizi pendenti, subordinata al pagamento della prima rata.

ROTTAMAZIONE TRIBUTI ENTI LOCALI

Viene infine confermata ai commi da 102 a 110 della Legge di Bilancio 2026, la possibilità per Regioni ed enti locali di istituire autonomamente delle definizioni agevolate sui tributi di propria competenza, in particolare per i crediti di difficile esigibilità.
La misura riprende quanto già previsto dal futuro decreto legislativo di riforma dei tributi locali (attuazione della L. 111/2023), ancora in fase di approvazione.

Secondo quanto previsto, Regioni ed enti locali potranno disciplinare le definizioni agevolate tramite leggi o regolamenti propri, prevedendo riduzioni o esclusioni di interessi e sanzioni sui tributi locali.

Il contribuente dovrà regolarizzare i debiti entro un termine fissato dall’ente (che non potrà tuttavia essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale).

Rispetto all’adozione dei regolamenti è prevista poi una “pubblicazione semplificata” tale per cui questiavranno efficacia con la sola pubblicazione online.

La definizione potrà riguardare:

  • tutti o solo alcuni tributi locali;
  • entrate patrimoniali, come le sanzioni del Codice della Strada o il canone unico patrimoniale.

Non potrà invece riguardare IRAP, compartecipazioni o addizionali a tributi erariali.

In ogni caso le definizioni potranno applicarsi anche a tributi già oggetto di accertamento o contenzioso e le regioni e gli enti locali potranno adottare, per i propri tributi, misure analoghe di “rottamazione” a quelle previste in sede statale per la “rottamazione quinquies”, prevedendo:

  • riferimento a periodi di tempo circoscritti;
  • procedure digitali per gli adempimenti da parte dei Contribuenti interessati.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2026: conti esteri e criptovalute da inserire nel modello ISEE.

Uncategorised Posted on Fri, January 09, 2026 17:12:01

POST 13/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi da 32 a 34 un aggiornamento della normativa legata ai criteri di calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE il tutto al fine di definire una più puntuale valutazione della capacità economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Viene quindi a tale riguardo modificato l’articolo 5 del dl 201/2011 imponendo l’inclusione nel calcolo del patrimonio mobiliare di:

  • depositi in valuta detenuti all’estero;
  • criptovalute;
  • rimesse in denaro all’estero anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

In altre parole, la novità normativa introdotta punta a meglio censire forme di ricchezza “liquida” che, per loro natura o per il canale di detenzione (estero o digitale), sfuggivano alla rilevazione ordinaria, al fine di determinare una maggiore equità nell’assegnazione delle risorse pubbliche.

Ai sensi del comma 33 viene prevista l’adozione di un futuro decreto interministeriale per l’aggiornamento tecnico del Regolamento ISEE.

Il comma 34 infine precisa che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Regioni, Enti locali) avranno l’obbligo di aggiornare atti e regolamenti interni entro novanta giorni dall’emanazione del predetto decreto ministeriale attuativo.

Restano salve in ogni caso, le prestazioni già in corso di erogazione che  continueranno ad essere corrisposte secondo le vecchie regole.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2026: confermate le novità fiscali in materia di cripto-attività.

Uncategorised Posted on Fri, January 09, 2026 17:11:00

POST 12/2026

Come noto, dal prossimo 1° gennaio 2026 tutti i proventi legati alle cripto-attività sconteranno una imposta sostitutiva del 33%, come previsto già dalla scorsa Legge di Bilancio 2025.

Il comma 28 della Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025 pubblicata in GU lo scorso 30 dicembre 2025, conferma quanto contenuto nel Disegno di legge di bilancio 2026 ed introduce ufficialmente un regime fiscale speciale per le operazioni che coinvolgono token di moneta elettronica (stablecoin) denominati in euro (ovvero token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea), come definiti dal Regolamento MiCA.

Per questo tipo di attività, infatti, l’aliquota viene ridotta al 26% per i redditi diversi derivanti da, detenzione, cessione/permuta o impiego (es. acquisto beni/servizi).

Viene inoltre espressamente stabilito che non generano plus o minusvalenze la conversione tra euro e stablecoin in euro nonché il rimborso in euro del valore nominale.

Pertanto:

  • i guadagni derivanti dall’uso di stablecoin (es. pagamento beni/servizi o cessione per acquisto di NFT) sono tassati al 26%, calcolati come differenza tra valore di scambio e costo d’acquisto.
  • Anche le remunerazioni derivanti dalla detenzione (es. staking) sono tassate al 26%, senza deduzioni (art. 68, comma 9-bis TUIR).

Come detto, invece le conversioni tra euro e stablecoin euro restano non imponibili.

Secondo queta impostazione, confermata dalla Legge di Bilancio 2026, le stablecoin sono quindi, di fatto, considerate come delle cripto-attività di carattere “speciale”, ma non equiparate alla valuta legale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2026: riaperta l’estromissione agevolata per gli immobili dell’imprenditore individuale.

Uncategorised Posted on Fri, January 09, 2026 17:09:52

POST 11/2026

Il comma 41 della Legge di Bilancio 2026 riapre nuovamente i termini per poter fruire delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale di optare per l’esclusione dal regime d’impresa degli immobili strumentali per natura o per destinazione posseduti (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

La norma in commento richiama integralmente le previsioni di cui all’articolo 1 comma 121 della Legge 208 del 2015 e si rivolge, come nelle precedenti versioni, esclusivamente all’imprenditore individuale.

L’agevolazione riguarda, come noto, gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè, destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali).

I beni immobili potranno essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2025 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1° gennaio 2026.

L’agevolazione si sostanzia nel pagamento di una imposta sostituiva dell’IRPEF pari all’8% della differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale di mercato, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile (solitamente molto inferiore all’ordinario valore di mercato) limitando così la base imponibile dell’imposta.

L’imposta sull’eventuale plusvalenza dovrà essere versata per un ammontare pari al 60% entro il 30 novembre 2026 ed il restante 40% entro il 30 giugno 2027.

L’opzione si perfeziona attraverso il comportamento concludente del contribuente che entro il prossimo 31 maggio 2026 dovrà porre in essere le relative registrazioni contabili rispetto alla scelta di escludere l’immobile dall’attività di impresa.

Lo stesso dovrà altresì, al fine di perfezionare l’opzione, dare comunicazione dell’avvenuta estromissione dell’immobile nella dichiarazione dei redditi (nel modello Redditi 2027 per il periodo di imposta 2026).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine