POST 6/2026
I commi 44 e 45 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, riaprono i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, riproponendo sostanzialmente la disciplina già prevista dal DLgs. 192/2024, con uno slittamento in avanti di un anno dei termini di riferimento.
L’agevolazione riguarda «i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025» e consente di assoggettare tali riserve a un’imposta sostitutiva del 10%, permettendo così di “liberarle” dal vincolo della sospensione d’imposta e di evitarne la tassazione ordinaria in occasione di future distribuzioni o utilizzi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in quattro rate annuali di pari importo, a partire dal termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante l’indicazione, nel Modello Redditi 2026, dell’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva dovuta.
Le modalità operative restano quelle già previste dal Decreto MEF 27 giugno 2025: per i dettagli rimandiamo al nostro post n. 87/2025, che raggruppa precedenti contributi nei quali sono approfondite le regole attuative.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso
