POST 9/2026
L’articolo 1 ai commi 42 e 43 della Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle plusvalenze modificando integralmente il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR ridefinendo la loro tassazione e l’eventuale rateizzazione.
Per i beni strumentali le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito per l’intero importo nell’esercizio in cui sono state realizzate, non è stata prevista nessuna possibilità di rinviare la tassazione agli anni successivi.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda invece la disciplina è più flessibile. In tali ipotesi:
- La plusvalenza è tassata per intero nell’anno di realizzo;
- Oppure, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per almeno tre anni, il contribuente può scegliere di fare concorrere tali plusvalenze in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (5 periodi d’imposta).
Analogo trattamento è previsto anche per le società sportive professionistiche con riferimento alla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta. In questo caso:
- la plusvalenza concorre al reddito nell’esercizio in cui è realizzata;
- se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni, è possibile optare per la rateizzazione in quote costanti, sempre entro il limite massimo di quattro esercizi;
- la rateizzazione è però ammessa solo per la parte di plusvalenza riferibile al corrispettivo incassato in denaro;
- l’eventuale quota non monetaria deve essere tassata integralmente nell’anno di realizzo.
Le nuove disposizioni decorrono dalle plusvalenze realizzate dall’anno fiscale 2026 e la scelta dovrà risultare da apposita opzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi; ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2026 sarà necessario rideterminare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.
Giulia Granello
Studio EPICA – Treviso
