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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2026: rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate dalle imprese

Uncategorised Posted on Wed, January 07, 2026 15:00:46

POST 9/2026

L’articolo 1 ai commi 42 e 43 della Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle plusvalenze modificando integralmente il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR ridefinendo la loro tassazione e l’eventuale rateizzazione.

Per i beni strumentali le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito per l’intero importo nell’esercizio in cui sono state realizzate, non è stata prevista nessuna possibilità di rinviare la tassazione agli anni successivi.

In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda invece la disciplina è più flessibile. In tali ipotesi:

  • La plusvalenza è tassata per intero nell’anno di realizzo;
  • Oppure, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per almeno tre anni, il contribuente può scegliere di fare concorrere tali plusvalenze in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (5 periodi d’imposta).

Analogo trattamento è previsto anche per le società sportive professionistiche con riferimento alla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta. In questo caso:

  • la plusvalenza concorre al reddito nell’esercizio in cui è realizzata;
  • se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni, è possibile optare per la rateizzazione in quote costanti, sempre entro il limite massimo di quattro esercizi;
  • la rateizzazione è però ammessa solo per la parte di plusvalenza riferibile al corrispettivo incassato in denaro;
  • l’eventuale quota non monetaria deve essere tassata integralmente nell’anno di realizzo.

Le nuove disposizioni decorrono dalle plusvalenze realizzate dall’anno fiscale 2026 e la scelta dovrà risultare da apposita opzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi; ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2026 sarà necessario rideterminare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2026: misure di contrasto alle indebite compensazioni

Uncategorised Posted on Wed, January 07, 2026 14:59:50

POST 8/2026

L’articolo 1 al comma 116 della Legge di Bilancio 2026 modifica la soglia, abbassandola, oltre la quale scatta il divieto di compensazione dei crediti tramite modello F24 in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo.

Il divieto di compensazione si applica ai contribuenti che hanno ruoli scaduti o accertamenti esecutivi per imposte erariali e relativi accessori per un importo complessivo superiore a 50.000 euro.

In tali casi non è possibile utilizzare in compensazione i crediti mediante F24 ad eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e ai premi INAIL.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Flat Tax per neo-residenti: cosa cambia dal 2026

Uncategorised Posted on Wed, January 07, 2026 11:49:59

POST 7/2026

Il comma 26 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) conferma quanto anticipato nel precedente post n. 86/2025 e introduce importanti novità per chi sceglie di trasferire la residenza fiscale in Italia.

Il regime della cosiddetta “flat tax per neo-residenti” consente alle persone fisiche di pagare un’imposta sostitutiva fissa sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dall’ammontare effettivo.

A decorrere dal 2026, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ed esercitano l’opzione per la prima volta, l’importo annuo dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri è innalzato da 200.000 a 300.000 euro. I contribuenti che hanno già validamente esercitato l’opzione prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 continuano invece ad applicare l’imposta nella misura di 200.000 euro annui.

Restano invariati i requisiti: il contribuente non deve essere stato residente fiscale in Italia per almeno 9 degli ultimi 10 anni. L’imposta riguarda esclusivamente i redditi esteri, infatti quelli prodotti in Italia restano soggetti alla tassazione ordinaria IRPEF.

Un’altra novità riguarda i familiari: l’imposta aggiuntiva per ciascun componente passa da 25.000 a 50.000 euro.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Affrancamento straordinario delle riserve: riapertura dei termini nella Legge di Bilancio 2026

Uncategorised Posted on Wed, January 07, 2026 11:48:28

POST 6/2026

I commi 44 e 45 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, riaprono i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, riproponendo sostanzialmente la disciplina già prevista dal DLgs. 192/2024, con uno slittamento in avanti di un anno dei termini di riferimento.

L’agevolazione riguarda «i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025» e consente di assoggettare tali riserve a un’imposta sostitutiva del 10%, permettendo così di “liberarle” dal vincolo della sospensione d’imposta e di evitarne la tassazione ordinaria in occasione di future distribuzioni o utilizzi.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in quattro rate annuali di pari importo, a partire dal termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante l’indicazione, nel Modello Redditi 2026, dell’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva dovuta.

Le modalità operative restano quelle già previste dal Decreto MEF 27 giugno 2025: per i dettagli rimandiamo al nostro post n. 87/2025, che raggruppa precedenti contributi nei quali sono approfondite le regole attuative.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2026: modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

Uncategorised Posted on Wed, January 07, 2026 10:42:46

POST 5/2026

I lavori parlamentari per la Legge di Bilancio del 2026 si sono conclusi, e in materia di locazioni brevi è stato recepito sic et simpliciter quanto previsto nell’ultimo emendamento al disegno di legge.

Il fenomeno delle locazioni brevi è relativamente recente, ed è stato regolamentato sul piano fiscale nel 2017 dal Decreto Legge n. 50 e da successivi interventi normativi che hanno introdotto ulteriori integrazioni o modifiche. Fra questi vi è la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), ed è proprio sull’art. 1 di questo testo normativo che interviene la Legge di Bilancio 2026.

Per la locazione breve in forma imprenditoriale scende a due il numero di appartamenti rispetto ai quattro previsti dalla disciplina previgente.

Resta possibile l’opzione per la cedolare secca in luogo della tassazione ordinaria IRPEF.

Sul primo immobile, a scelta del contribuente, potrà essere applicata l’aliquota del 21% e sul secondo immobile l’aliquota del 26%.

Dal terzo immobile in poi scatta automaticamente una presunzione di esercizio in forma imprenditoriale dell’attività. Chi ha almeno tre immobili in locazione breve e vuole proseguire con questa configurazione, quindi, dal 1° gennaio 2026 dovrà necessariamente dotarsi di una partita IVA in quanto i proventi di tutti gli immobili destinati a questo tipo di locazioni seguiranno le regole fiscali del reddito d’impresa.

I limiti indicati valgono anche per chi concede in locazione breve immobili di cui non è proprietario (ad esempio sublocatore o comodatario).

La soluzione migliore da adottare dipenderà dalla situazione soggettiva di ciascun contribuente a seguito di adeguati approfondimenti.

Simone Colapietra

Studio EPICA – Treviso



Diminuzione del tasso di interesse e coefficienti di calcolo usufrutto e rendite stabili

Uncategorised Posted on Wed, January 07, 2026 09:00:48

POST 4/2026

Il Decreto Ministeriale 24.12.2025 in corso di pubblicazione ha stabilito che, nonostante il tasso di interesse legale dal 01.01.2026 venga ridotto al 1,60% (rispetto al previgente 2%) i coefficienti da utilizzare per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e abitazione non cambino e restando uguali a quelli utilizzati nell’anno 2025.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso