POST 80/2025
Nel corso del question time del 25 settembre 2025, interrogazione parlamentare n. 3-02159, il Ministro dell’Economia ha confermato che la cedolare secca non può essere applicata alle locazioni abitative stipulate da imprese nel ruolo di conduttore, anche se finalizzate a ospitare dipendenti (c.d. foresterie). L’orientamento resta dunque allineato a quello tradizionale dell’Agenzia delle Entrate, che considera ostativa la natura imprenditoriale del conduttore.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha invece espresso un diverso indirizzo con le sentenze n. 12395/2024, 12076 e 12079/2025, chiarendo che il divieto di cui all’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 riguarda esclusivamente il locatore. Secondo la Suprema Corte, il conduttore può quindi essere un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, purché l’utilizzo dell’immobile resti abitativo.
Nonostante ciò, il Mef ha ribadito che i recenti orientamenti non appaiono del tutto condivisibili, anche alla luce del comma 6-bis dello stesso articolo, che prevede un regime specifico per le cooperative. Inoltre, non risulterebbe ancora chiarito come l’impresa debba dimostrare la reale destinazione abitativa dell’immobile.
Alla luce di questo contrasto, il Ministro ha prospettato la possibilità di una remissione alle Sezioni Unite, quale unico strumento per giungere a un indirizzo uniforme.
Fino ad allora, la posizione dell’Amministrazione resta ferma sulla preclusione all’accesso alla cedolare secca qualora il conduttore sia in regime d’impresa.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso
