POST 75/2025

Negli ultimi chiarimenti contenuti nelle risposte ad interpello nn. 233 e 237, rispettivamente pubblicate il 9 e 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un approccio restrittivo sul trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Ricariche elettriche e fringe benefit

Per quanto riguarda le ricariche elettriche (risposta 237), l’Agenzia ha confermato che i costi sostenuti dal datore di lavoro per fornire ai dipendenti una card utilizzabile presso colonnine pubbliche non generano reddito imponibile, in quanto già compresi nei valori forfetari stabiliti dalle tabelle ACI. Queste, infatti, considerano il carburante in tutte le sue forme (benzina, gasolio, GPL, metano ed elettricità) nel calcolo del costo chilometrico. Ciò significa che l’energia fornita attraverso card aziendali non costituisce fringe benefit, anche se utilizzata per percorsi privati, purché entro i limiti fissati dalla policy aziendale (che, nel caso di specie, prevedeva che oltre un determinato limite di chilometri l’utilizzo dell’auto si presumesse privato).

Diverso è invece il trattamento delle ricariche effettuate presso l’abitazione del dipendente. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria precedente posizione (risposta n. 421/2023), confermando che i rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro per coprire i consumi di energia elettrica sostenuti a casa dal lavoratore non rientrano nel calcolo forfetario ACI, ma costituiscono a tutti gli effetti reddito imponibile di lavoro dipendente.

Un ulteriore aspetto riguarda gli addebiti al dipendente per utilizzo privato eccedente i limiti fissati dalla policy aziendale. L’Agenzia ha chiarito che tali importi non possono essere utilizzati per abbattere il valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI. Questo perché la determinazione del beneficio è, per sua natura, interamente forfetaria e non dipende dai costi reali sostenuti o riversati dal lavoratore. Di conseguenza, le somme addebitate per chilometraggi privati superiori al tetto stabilito dall’azienda devono essere semplicemente trattenute sul netto della retribuzione, senza incidere sul valore imponibile già determinato secondo la metodologia ACI.

Optional su richiesta del dipendente

Un analogo principio è stato applicato anche alla questione degli optional richiesti dal dipendente (risposta 233). Alcune aziende consentono ai lavoratori di arricchire l’auto aziendale con accessori aggiuntivi, a fronte di un costo trattenuto dallo stipendio. L’interpretazione dei datori di lavoro era che tali somme potessero abbattere l’importo imponibile del fringe benefit. L’Agenzia, invece, ha escluso questa possibilità, richiamando nuovamente la natura forfetaria del sistema: il valore imponibile si basa unicamente sulle tabelle ACI e può essere ridotto solo da somme corrisposte per il diritto d’uso del veicolo, non per beni o servizi accessori. Gli importi relativi agli optional restano quindi a carico del dipendente senza incidere sul calcolo del fringe benefit.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria conferma che la tassazione delle auto aziendali a uso promiscuo rimane rigidamente ancorata al criterio forfetario ACI. Né i rimborsi per le ricariche domestiche né i pagamenti per optional possono ridurre la base imponibile. Al contrario, le ricariche pubbliche tramite card aziendale rientrano nei valori forfetari stabiliti dalle tabelle ACI.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso