POST 73/2025
In sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi dell’anno successivo a quello nel quale è stata esercitata l’opzione per l’adesione al concordato, è possibile che emergano errori relativamente alle informazioni utilizzate per la proposta di concordato (basata sui dati 2023 per il biennio 2024-2025).
Gli errori possono derivare dalla dichiarazione dei redditi (ad esempio componenti positivi non sterilizzati o componenti negativi non correttamente gestiti), dalle variabili ISA comunicate, oppure durante la compilazione del quadro dedicato al CPB al momento dell’adesione.
In parallelo, può emergere di aver trascurato una causa di esclusione dal CPB, con la conseguenza di un’adesione priva dei requisiti.
Effetti della rettifica: quando il concordato resta valido e quando cessa
L’art. 22 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il concordato mantiene la sua efficacia salvo che lo scostamento causato dagli errori rispetto ai dati originari superi determinate soglie. In particolare, il CPB cessa di produrre effetto qualora:
- a seguito di accertamento emergano attività non dichiarate o passività inesistenti o non deducibili per un ammontare superiore al 30% dei ricavi dichiarati, oppure
- a seguito di presentazione di una dichiarazione integrativa i cui dati determinano una quantificazione diversa del reddito o del valore della produzione netta rispetto a quella su cui è stata accettata la proposta e lo scostamento eccede il 30%,
Al contrario, se le integrazioni o l’accertamento comportano scostamenti sotto-soglia, non vi sarà impatto sul CPB. Resta però fermo che, trattandosi di integrazioni relative al periodo d’imposta 2023, il contribuente non beneficia di alcuna franchigia collegata al concordato: i maggiori imponibili emersi sono soggetti a tassazione e contribuzione ordinaria.
Anche in riferimento agli ISA è possibile che errori nella loro compilazione determinino la decadenza. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 2, dati e informazioni ivi indicati, se non corretti in misura tale da determinare un minor reddito o minor valore della produzione oltre il 30%, possono innescare la violazione di non lieve entità che costituisce causa di decadenza. Tuttavia, per questa specifica ipotesi, il comma 3 dell’art. 22 stabilisce che le tali violazioni non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento. Pertanto, una integrativa, correttamente impostata, consente di evitare la decadenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, alla FAQ n. 1.1., chiarisce che la presentazione di dichiarazioni integrative oltre i termini fissati per l’adesione impone il ricalcolo della proposta unicamente ai fini della verifica delle ipotesi di decadenza di cui all’art. 22; in altre parole, il punto di riferimento rimangono i redditi/valori contenuti nel modello CPB originariamente presentato, salvo che la divergenza superi le soglie di rilevanza.
Effetti della decadenza
Quando la rettifica determina la decadenza, il contribuente dovrà dichiarare per il biennio le imposte e i contributi sulla base al maggiore tra il reddito/valore della produzione concordati e quelli effettivamente conseguiti. In tali ipotesi occorre inoltre rendere esplicita la decadenza nella dichiarazione successiva, compilando il quadro CP (rigo CP11) e provvedendo agli eventuali versamenti conseguenti.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso
