POST 71/2025

Tra i chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 troviamo anche una precisazione in merito all’applicazione dell’aliquota di detrazione maggiorata del 50 per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 36 per cento per le spese sostenute nell’anno 2026 e 2027, nel caso di sisma bonus acquisti e bonus acquisti.

L’Agenzia delle Entrate segnala che per la fruizione dell’aliquota maggiorata, l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui intende fruire per la prima volta della detrazione.

La Circolare precisa altresì che nel caso di acquisto – o costruzione – di box pertinenziale, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso