POST 61/2025
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025 il D.L. 84/2025, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Una delle novità più rilevanti è la proroga al 21 luglio 2025 dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e coloro che applicano il regime forfetario o di vantaggio (minimi).
Il versamento potrà avvenire:
- senza maggiorazione entro il 21 luglio 2025 (il 20 luglio cade di domenica);
- con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse, dal 22 luglio al 20 agosto 2025.
La proroga si applica a:
- soggetti che esercitano attività per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi entro i limiti previsti;
- contribuenti in regime forfetario o di vantaggio;
- soggetti esclusi dagli ISA per cause specifiche (es. inizio o cessazione attività);
- partecipanti a società, associazioni o imprese trasparenti che rientrano nei requisiti.
La proroga riguarda i versamenti “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”, relativi a:
- saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, IRAP;
- saldi di addizionali regionali e comunali;
- saldo e acconto della cedolare secca sulle locazioni;
- saldo e acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dai contribuenti “minimi”;
- altre imposte sostitutive (imposta sul reddito concordato, maggiorazioni per società di comodo, addizionali…);
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- IVA dovuta su maggiori ricavi/compensi dichiarati per migliorare il proprio punteggio ISA;
- saldo IVA 2024, se non versato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, con interessi mensili dello 0,4% fino al 30 giugno 2025;
- contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni;
- diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle imprese.
Sono esclusi i soggetti IRES con scadenze ordinarie successive al 30 giugno 2025 in ragione della data di approvazione del bilancio o della chiusura dell’esercizio non coincidente con l’anno solare.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso