POST 60/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 84/2025, viene chiarito un tema che aveva generato diversi dubbi negli ultimi mesi: il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di studi associati, società tra professionisti (STP) e altre società che esercitano attività professionali regolamentate.

La modifica recepisce le osservazioni sollevate dalla categoria professionale e si pone in linea con le indicazioni già avanzate dal CNDCEC.

Il quadro normativo previgente

Prima di questa modifica, il trattamento fiscale della cessione di tali partecipazioni era poco chiaro:

  • in base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, tali plusvalenze erano talvolta considerate componenti del reddito professionale;
  • l’art. 17, comma 1, lett. g-ter), del TUIR prevedeva per alcune fattispecie una tassazione separata;
  • le cessioni di partecipazioni in STP con veste di società di capitali erano invece già ricondotte ai redditi diversi, soggetti all’imposta sostitutiva del 26%.

Le novità del decreto fiscale

Il decreto fiscale, all’art. 1, chiarisce definitivamente il regime fiscale applicabile:

  1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:
    • associazioni professionali (di cui all’articolo 5 del TUIR),
    • società semplici tra professionisti,
    • STP (società tra professionisti),
    • altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (art. 177-bis del TUIR),

sono ora espressamente qualificate come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, del TUIR).

  1. È stato introdotto un nuovo comma 3-ter nell’art. 54 TUIR, che esclude tali plusvalenze dal reddito di lavoro autonomo, facendo venir meno l’applicazione del principio di onnicomprensività.
  2. È stata abrogata la precedente previsione della tassazione separata per tali operazioni (art. 17, comma 1, lett. g-ter, TUIR).

Inoltre, è stato aggiunto all’art. 177-bis il comma 4-bis, che esclude dal giudizio di abuso del diritto (ex art. 10-bis, L. 212/2000) “le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute”.

Di conseguenza:

  • le plusvalenze da cessione di quote di studi associati, STP e analoghe partecipazioni non concorreranno più al reddito di lavoro autonomo del professionista cedente;
  • verranno tassate come redditi diversi, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, in linea con quanto già previsto per la cessione di altre partecipazioni;
  • vengono ridotti i margini di incertezza interpretativa e viene favorita l’equiparazione del trattamento fiscale tra le diverse tipologie di società professionali.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai redditi prodotti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso