POST 62/2025
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 165 del 19 giugno 2025 ha affermato che nel caso di acquisto di immobile in cui il pagamento del prezzo non avviene direttamente con disponibilità dal soggetto acquirente (nel caso il figlio), ma tramite utilizzo di provvista di denaro messa a disposizione da soggetti terzi enunciata nell’atto di compravendita come “liberalità indiretta” (nel caso il genitore), al soggetto acquirente non spettano le detrazioni previste per il “sisma bonus acquisti” ex art. 16 comma 1 septies del DL 63/2013, in quanto il proprietario dell’immobile non ha sostenuto alcuna spesa.
Il Parere espresso della Agenzia delle Entrate, pur essendo relativo al sisma bonus acquisti, dovrebbe trovare applicazione anche per il tradizionale “bonus acquisti” ex art. 16 bis del Tuir.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso