POST 56/2025

Con un recente documento di prassi (Risposta 956/33/2025), l’Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio in merito al trattamento ai fini Iva applicabile alle singole voci che compongono il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Il possibile dubbio circa l’assoggettabilità all’imposta su valore aggiunto interessava la quota fissa aggiuntiva prevista per le farmacie di minori dimensioni e rurali sussidiate.

Le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate sono che tutte le quote di remunerazione – sia fisse che variabili – rappresentano dei corrispettivi e, pertanto, vanno assoggettati a imposta. Inoltre, sul presupposto che gli importi introdotti dalla legge di Bilancio 2024 sono al netto del tributo, le quote riportate nella Distinta Contabile Riepilogativa costituiscono la base imponibile cui applicare l’Iva al 10%.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre