POST 179/2022

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine, per i soggetti solari, di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta 2021.

In questa sede, i contribuenti che lo riterranno opportuno, potranno beneficiare del “regime premiale” di riduzione di 2 anni, degli ordinari 5, dei termini di accertamento in materia di IVA e imposte dirette, previsto dall’articolo 3 Dlgs 127/2015, comunicando il possesso di determinati requisiti.

Possono infatti accedere a detto regime premiale i contribuenti che producono redditi, e limitatamente a questi, di impresa o di lavoro autonomo qualora contemporaneamente:

  • utilizzino esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SDI ovvero i corrispettivi telematici (anche laddove sussista l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale);
  • effettuino e/o ricevano pagamenti superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati (bonifico bancario/postale, assegno bancario, circolare o postale, RiBa o MAV).

Il DM 4 agosto 2016 ha disposto dunque che i contribuenti che comunicano, per ciascun periodo di imposta, il possesso di tali requisiti nella dichiarazione dei redditi annuale possono accedere al regime premiale.

Per quanto attiene il periodo di imposta 2021, qualora il contribuente intenda comunicare il possesso dei requisiti per accedere al regime premiale, dovrà essere barrata l’apposita casella di cui al rigo RS136 (Redditi PF/SP 2022) ovvero al rigo RS269 (Redditi SC 2022).

Quanto ai contribuenti in regime forfettario si precisa che la legge finanziaria 2020 prevede uno specifico regime premiale che consente di ridurre di 1 anno i termini per l’accertamento per chi, anche in assenza di obbligo, decida di adottare la fatturazione elettronica (ormai obbligatoria dal 1.7.2022 anche per i forfettari che superano i 25 mila euro di ricavi/compensi annui). Questi soggetti, per godere di tale “sconto” di un anno, non sono tenuti a barrare la casella.

Tuttavia, si ritiene che anche i forfettari possano aderire al regime premiale di cui all’articolo 3 del Dlgs 127/2015 barrando l’apposita casella al rigo RS136 qualora rispettino, oltre al requisito della fatturazione elettronica per tutto il periodo di imposta, anche il requisito dell’utilizzo di mezzi tracciabili per pagamenti, effettuati o ricevuti, oltre i 500 euro.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso – Udine