Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Sanatoria crediti Ricerca & Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate comunica i codici tributo per il riversamento.

Uncategorised Posted on Mon, July 11, 2022 13:57:35

POST 108/2022 

Con Risoluzione nr. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per poter effettuare la procedura di riversamento spontaneo di cui all’articolo 5 commi 7-12 DL 146/2021.

La procedura in questione è quella relativa alla cd. Sanatoria per i crediti di ricerca & sviluppo già trattata nei precedenti post nr. 82/2022 e 86/2022.

Come noto in data 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate, attraverso un proprio provvedimento, ha disciplinato, tra le altre, anche le modalità per effettuare il riversamento dei crediti erroneamente utilizzati in compensazione prevedendo che lo stesso dovrà essere effettuato entro il prossimo il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.

Per il riversamento non è ammessa la compensazione

Per effettuare il riversamento l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituto i seguenti codici tributo:

– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;

– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;

– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;

– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Cassazione: l’abitazione permanente determina la residenza all’estero dell’iscritto all’AIRE.

Uncategorised Posted on Mon, July 11, 2022 13:55:55

POST 107/2022

Con l’ordinanza nr. 18009 del 6 giugno 2022 la Cassazione si è pronunciata in tema di residenza fiscale delle persone fisiche chiarendo che non può considerarsi residente in Italia il cittadino italiano iscritto all’AIRE avente in Svizzera la propria abitazione permanente.

Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la residenza in Italia di un cittadino iscritto all’AIRE e residente in Svizzera con la famiglia per il solo fatto che questi si recava giornalmente in Italia per svolgere il proprio lavoro di amministratore delegato di una società italiana.

Gli ermellini hanno dunque censurato le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria confermando le sentenze di merito (CTP e CTR) dove era stato correttamente applicato l’articolo 2 co. 2 del TUIR affermando che il contribuente aveva adeguatamente fornito la prova contraria alla presunzione dell’Agenzia evidenziando come:

– da un lato la residenza da molti anni della famiglia in Svizzera aveva determinato quel paese come il centro degli interessi vitali del soggetto accertato;

– dall’altro che la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera alle “tie break rules” prevede espressamente che nei casi di dual residence la controversia debba risolversi considerando paese di residenza il luogo in cui il soggetto ha la propria abitazione permanente che, nel caso di specie, era appunto la Svizzera.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine