POST 209/2021

Il Decreto Fisco Lavoro introduce all’articolo 5, commi da 7 a 12, la possibilità di effettuare un riversamento spontaneo senza interessi e sanzioni per i contribuenti che dovessero avere indebitamente utilizzato in compensazione, alla data del 22 ottobre 2021, il credito di imposta per ricerca e sviluppo maturato nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

La procedura è riservata ai contribuenti che hanno realmente sostenuto spese per attività però non rientranti tra quelle di ricerca e sviluppo nell’accezione propria del termine previsto dalla normativa di riferimento.

Possono inoltre accedere alla procedura anche:

  1. i soggetti che, in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 hanno applicato il comma 1bis dell’articolo 3 del DL 23/12/2013 n. 145 che ha istituito il credito, in maniera non conforme a quanto precisato nella Legge di bilancio 2019 (norma di interpretazione autentica);
  2. i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione e nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Restano esclusi dalla procedura in commento coloro i quali abbiano utilizzato in compensazione crediti per ricerca e sviluppo a seguito di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documentazione falsa o di fatture per operazioni inesistenti;
  • mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito di imposta.

I soggetti che intendono quindi usufruire della procedura di riversamento spontaneo dovranno, entro il prossimo 30 settembre 2022, fornire una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Detta dichiarazione dovrà essere formulata secondo quanto sarà previsto da un futuro provvedimento del Direttore della stessa Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il prossimo 31 maggio 2022.

Una volta richiesto l’accesso alla procedura affinché la stessa si concretizzi il contribuente interessato dovrà provvedere a versare in unica soluzione ovvero in tre rate l’importo indebitamente utilizzato.

La prima o unica rata dovrà essere versata entro il prossimo 16 dicembre 2022. Le successive due rate dovranno essere versate, maggiorate dell’interesse legale di riferimento, entro il 16 dicembre 2023 ed il 16 dicembre 2024.

Nell’effettuare i riversamenti la norma precisa che non ci si potrà avvalere della compensazione e la procedura si perfezionerà con l’integrale versamento di tutti gli importi dovuti (non è sufficiente versare la sola prima rata).

Il ritardato versamento di anche una sola delle rate infatti comporta:

  1. il mancato perfezionamento della procedura;
  2. l’iscrizione a ruolo degli importi residui;
  3. l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli importi dovuti;
  4. interessi con decorrenza dal 17 dicembre 2022.

Il perfezionamento della procedura comporta anche la non punibilità ai fini penali, ex articolo 10 quater Dlgs 74/2000, dell’indebita compensazione.

In ultimo il comma 12 precisa che non possono accedere alla procedura i contribuenti raggiunti da un atto di recupero o altro atto impositivo, riguardante l’indebito utilizzo del credito di imposta, qualora tale atto sia già divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021. Se invece alla predetta data tali atti non erano ancora definitivi il contribuente potrà accedere alla procedura versando l’importo del credito oggetto di recupero senza gli interessi e le sanzioni ma non potrà avvalersi del pagamento rateale (tutto in unica soluzione).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine