POST 148/2021

Sulla scia dei principi contenuti nella sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che la decadenza dell’accertamento va verificata solo in riferimento alla dichiarazione da rettificare risultando irrilevante che alcune componenti possano derivare da annualità ormai decadute.

È questo in estrema sintesi il principio riaffermato dagli Ermellini con la sentenza n. 18370 depositata lo scorso 30 giugno 2021 con la quale viene di fatto concessa la facoltà all’Agenzia delle Entrate di contestare la restituzione di un finanziamento soci infruttifero considerandolo invece distribuzione di utili in quanto derivante, nel caso di specie, da ricavi non contabilizzati.

A poco rileverebbe il fatto che la fattispecie dei maggiori ricavi non contabilizzati riferisca ad annualità ormai decadute e quindi non più accertabili dall’Amministrazione Finanziaria.

I giudici di legittimità, richiamando i recenti principi, hanno infatti ribadito come in capo all’Amministrazione non sussista alcun obbligo di contestare l’elemento economico o patrimoniale pluriennale sin dal suo momento costitutivo, principio applicabile pertanto anche ai finanziamenti dei soci in quanto questi rappresentano un elemento di debito pluriennale formatosi nel corso del tempo nei confronti dei soci.

Sarà quindi onere del contribuente dimostrare la corretta provenienza dalla provvista che ha determinato l’insorgere del componente debitoria della società nei suoi confronti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine