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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

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Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: pubblicato il decreto legge.

Uncategorised Posted on Sat, May 16, 2020 20:04:38

POST 126/2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 con “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Sull’argomento si veda il POST 122/2020:



Riaperture: “schede tecniche” della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, May 16, 2020 15:11:52

POST 125/2020

La Regione Veneto ha divulgato le allegate “schede tecniche” – suddivise per settori – che contengono gli indirizzi operativi specifici per la “riapertura delle attività”. Esse evidenziano le misure di prevenzione e contenimento di carattere generale volte a sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.



CHIARIMENTI DELL’ULTIMA ORA DA PARTE DELL’INPS: la proroga vale anche per i contributi artigiani e commercianti.

Uncategorised Posted on Sat, May 16, 2020 12:25:17

POST 124/2020

Con il messaggio 2015/2020 diffuso ieri dall’INPS è stato chiarito che la proroga prevista dall’art. 18 del D.L.  23/2020 è applicabile anche per la rata di contributi in scadenza lunedì 18 maggio da parte degli artigiani e commercianti.

Gli artigiani e commercianti potranno quindi beneficiare della sospensione della prima rata dei contributi fissi dovuti per l’anno 2020 in scadenza lunedì 18 maggio. Tra gli esercenti attività commerciali, ai fini della sospensione rientrano anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

La possibilità di usufruire della proroga è subordinata alla condizione che:

  • l’impresa con ricavi fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, abbia registrato ad aprile 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019;
  • l’impresa con ricavi oltre a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, abbia registrato ad aprile 2020 un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto a quello di aprile 2019.

I soggetti economici che hanno aperto la partita IVA o costituito la società in data successiva al 31 marzo 2019 potranno usufruire automaticamente della sospensione senza preventiva verifica del requisito della riduzione del fatturato.

Per chi ne potrà beneficiare, la ripresa del versamento dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o in 5 rate decorrenti dal mese di giugno. (La bozza del decreto legge Rilancio in corso di approvazione pare prevedere un’ulteriore proroga al 16 settembre prossimo).

Il messaggio INPS chiarisce – altresì – che le quote associative, spesso comprese nella contribuzione Inps, godono delle medesime scadenze. Qualora sia applicabile la proroga per la contribuzione inps questa varrà anche per le quote associative stesse.

Sostanzialmente chi ha potuto usufruire della proroga IVA in scadenza a maggio per l’impresa o la società ha la certezza che può usufruire della proroga anche per la rata INPS. Chi invece non ha fatto valutazioni in merito all’IVA in quanto a credito dovrà verificare la sussistenza delle condizioni summenzionate. 

Lo studio sarà a disposizione per eventuali verifiche già dalla mattina di lunedì.



Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.

Uncategorised Posted on Sat, May 16, 2020 08:34:46

POST 123/2020

In allegato le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” sul quale i governatori delle Regioni hanno trovato un accordo dopo una complessa trattativa. Documento che ha avuto il via libera del governo.



Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Uncategorised Posted on Sat, May 16, 2020 06:45:37

POST 122/2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Di seguito il comunicato stampa emanato dal Governo in attesa della pubblicazione del decreto.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggiole attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Sul punto si veda anche:

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.