POST 55/2020

Una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da oggi e avrà validità fino alla mezzanotte del 13 aprile, è stata firmata oggi dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per fronteggiare la diffusione del coronavirus. 

L’atto conferma quanto indicato in quella precedentemente in vigore, con alcune significative aggiunte, che riguardano particolarmente i mercati all’aperto, le attività florovivaistiche, le dotazioni di protezione di venditori e clienti negli esercizi commerciali di ogni tipo aperti, la riscossione delle ammende, che verranno veicolate sul conto corrente della Regione per sostenere la sanità, in accordo con le autorità competenti.

Dopo aver specificato che il provvedimento degli spostamenti entro 200 metri da casa, che rimane in vigore, va inteso come distanza in linea d’aria, il Governatore ha elencato le principali novità della nuova ordinanza, che si possono così riassumere:

I mercati all’aperto o al chiuso, o analoghe attività di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, possono rimanere attivi, ma solo nei Comuni nei quali sia stato adottato dai Sindaci un apposito Piano, consegnato ai commercianti, che garantisca una chiara perimetrazione, con una sola entrata e una sola uscita controllate da polizia locale o vigilanze private che controllino  il distanziamento sociale, l’accesso all’area di vendita, e il rispetto del divieto di assembramento.
Sia i venditori ai banchi, sia i clienti, oltre che rispettare le distanza di sicurezza di almeno un metro dovranno essere muniti di mascherine e guanti protettiviLa regola, peraltro, vale per tutti gli esercizi commerciali aperti.

Come nella precedente ordinanza, i supermercati rimarranno chiusi la domenica. Nei giorni di apertura, clienti e operatori dovranno indossare guanti e mascherine. Qualora gli avventori non ne fossero in possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca in modo efficace. Nei negozi di vendita di alimentari sarà inoltre possibile l’acquisto di materiali di cancelleria, necessari ai ragazzi per le loro attività di studio


E’ ammessa la realizzazione di opere di protezione civile urgenti, purchè gli operatori indossino tutti gli strumenti di protezione previsti.


L’attività florovivaistica rimane in funzione esclusivamente per la consegna a domicilio.

Sono consentite le attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private per interventi di urgenza volti alla prevenzione dei danni alle persone e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese, esemplificativamente, le aree turistiche.

Si rinvia all’allegato.