POST 363

Lo scorso mese di aprile il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.75-2018/I intitolato “Le Società per la gestione delle farmacie private”, si è espresso sulle novità introdotte dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. unico, commi 157 e ss.) e in particolare su:

  • i diversi tipi di società che possono costituirsi;
  • le possibilità di ampliamento dell’oggetto sociale;
  • il regime delle incompatibilità;
  • il numero di farmacie detenibili dallo stesso soggetto;
  • la circolazione delle partecipazioni sociali;
  • il conferimento della farmacia in società;
  • l’impatto della nuova norma sulle società per la gestione delle farmacie di cui al concorso straordinario.

Dalla lettura dello Studio emerge innanzitutto l’autorevole conferma delle difficoltà interpretative del testo di Legge, che neppure il Parere del Consiglio di Stato è stato in grado di superare. Il Documento infatti non solo si regge su un’architettura di “sembra” e “sembrerebbe”, ma soprattutto in più occasioni evidenzia contraddizioni rispetto alle finalità di liberalizzazione della riforma.

Addirittura, con riferimento al dirimente tema dell’incompatibilità, i tre autori dello Studio (P. Guida, A. Ruotolo e D. Boggiali) arrivano a proporre una “terza via” rispetto a quelle già tracciate dal Ministero della salute e dal Consiglio di Stato.

Sul punto -come noto- la Legge n.362/1991, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017) prevede:

  • all’art. 7, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Inoltre alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8;
  • all’art. 8, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata, salvo il caso di comunione ereditaria, sia incompatibile:

a) nei casi di cui al citato art. 7;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Il Ministero della Salute, con la nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017, sulla questione delle incompatibilità ha chiesto al Consiglio di Stato di chiarire se debbano applicarsi a tutti i soci, ritenendo che:

1) l’incompatibilità relativa all’esercizio della professione medica debba intendersi in senso restrittivo ovvero solo all’effettivo svolgimento delle attività mediche e non alla semplice iscrizione all’albo;

2) l’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, debba limitarsi solo ai casi in cui la partecipazione alla società di gestione di farmacia comporti lo svolgimento di analogo ruolo nella farmacia stessa, lasciando pertanto esclusa da incompatibilità il socio di capitali senza ruolo decisionale nella società partecipata;

3) l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato debba circoscriversi alla esistenza di un “rapporto di lavoro subordinato” e non ad altra tipologia di lavoro o attività. Inoltre con il dubbio se tale limitazione operi anche per i soci di solo capitale.

Il Consiglio di Stato di converso ritiene invece che:

1) l’incompatibilità relativa all’esercizio della professione medica vada letta in senso estensivo e pertanto riguardi anche i casi di:

– medico solo iscritto all’albo professionale, che non eserciti la professione;

– medico iscritto all’albo professionale che eserciti la professione;

– medico che non eserciti la professione;

2) l’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, debba riferirsi a qualsiasi forma di partecipazione alla società di farmacia, ivi compresa la partecipazione di società di farmacia ad altra società di farmacia, in virtù del cosiddetto principio dell’alternanza;

c) l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato debba estendersi a qualsiasi rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo e ciò anche per evitare difficili valutazioni quantitative.

In conclusione, seguendo l’indirizzo del Consiglio di Stato -come sottolinea il Notariato- la partecipazione alle società di farmacia verrebbe impedita a quasi tutte le persone fisiche, rimanendo compatibili solo i disoccupati, pensionati, studenti e le casalinghe.

Al fine di superare questa impasse, lo Studio propone quindi una “terza via” secondo cui si debbano rinvenire nella ratio della norma due ambiti soggettivi di applicazione dell’incompatibilità: uno, concernente “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché (…) l’esercizio della professione medica” che riguarderebbe qualsiasi socio; l’altro, cui si riferiscono invece tutte le ipotesi di cui all’art. 8, che riguarderebbe i soli farmacisti.

A supporto di tale conclusione lo Studio richiama le disposizioni normative riguardanti il regime sanzionatorio, che opera solo per i farmacisti (Legge n. 362/1991, art. 8, c.3) e quelle in materia successoria (Legge n. 361/1991, art. 7, c. 9).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia