POST 203

Ai sensi dell’articolo 36 comma 3 del D.Lgs n. 81/2015, entro il 31 gennaio di ogni anno è
fatto obbligo, ai datori di lavoro che hanno impiegato nel corso dell’anno
precedente lavoratori per il tramite di agenzie di somministrazione, di comunicare alle rappresentanze sindacali:

il numero dei contratti
di somministrazione conclusi, la loro durata, nonché il numero e la qualifica
dei lavoratori impiegati.

Le rappresentanze sindacali di
riferimento sono, ove presenti, le RSA o RSU; in mancanza delle stesse, la
comunicazione va inviata agli organismi territoriali delle associazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

L’omissione di tale comunicazione, oppure
il non corretto assolvimento dell’obbligo, è punibile, ai sensi dell’articolo
40 del D.Lgs n. 81/2015, con l’erogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.

E’ venuta meno invece, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs.
81/2015 al Dlgs. 276/2003, la comunicazione preventiva ai sindacati del ricorso
alla somministrazione.

Si ricorda, inoltre, che i lavoratori somministrati vanno registrati
mensilmente sul Libro unico del lavoro e che alcuni CCNL prevedono dei limiti
numerici di utilizzo.
Si invitano pertanto le aziende ad effettuare le dovute verifiche preventive in
caso si intenda ricorrere alla somministrazione di personale.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro – Studio EPICA – Treviso