POST 171

L’Agenzia delle Entrate con la recente circolare 43/2016 ha
semplificato gli adempimenti richiesti al contribuente per accedere alla
detrazione prevista per l’acquisto da costruttore del box auto pertinenziale ad
un immobile residenziale.

Ricordiamo brevemente che è possibile accedere alla detrazione del
36 per cento (50 per cento fino al 31.12.2016), generalmente prevista per gli
interventi di recupero edilizio, anche per i costi sostenuti per la
realizzazione o per l’acquisto da costruttore di posti auto e autorimesse
pertinenziali ad una abitazione.

La detrazione si applica nel limite del costo sostenuto dal
costruttore per la costruzione del box, che deve essere attestata da apposita
dichiarazione rilasciata dal costruttore stesso.

A seguito dell’emanazione della nuova circolare, non viene più richiesto che la spesa sia
sostenuta tramite bonifico bancario riportante specifiche indicazioni
(causale
del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato) – c.d.
“bonifici parlanti”.

In mancanza di bonifico parlante, per poter beneficiare della
detrazione fiscale, è richiesto che il soggetto venditore:

1. attesti nell’atto
notarile di aver ricevuto
le somme della cessione del box pertinenziale;

2. rilasci all’acquirente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della
loro concorrenza al reddito.

Se vengono rispettate le condizioni sopra esposte, possono
essere ammessi alla detrazione anche gli acquisti pagati tramite assegni
bancari o tramite bonifici bancari che non riportano le specifiche indicazioni
precedentemente richieste dalla norma.

Inoltre, poichè il presupposto della
agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è ravvisabile nel
carattere pertinenziale di tali immobili, in passato l’Agenzia delle Entrate,
nei precedenti documenti di prassi, aveva precisato che la detrazione poteva
essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di
stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti
il vincolo pertinenziale.

Ora, a seguito dell’emanazione della
circolare 43/2016, l’Agenzia afferma che il beneficio fiscale può essere
riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o in
assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo
pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato
nel contratto (rogito notarile o preliminare di vendita registrato) prima della presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della
detrazione
.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso