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E’ stato pubblicato il decreto del Ministero delle
Infrastrutture che chiarisce le modalità applicative della norma che agevola
l’acquisto di unità abitative da destinare alla locazione.

L’agevolazione prevede, in sintesi, la possibilità
di dedurre dal reddito complessivo Irpef una somma pari al 20 per cento del
prezzo sostenuto per acquisto di unità abitative nuove a condizione che le
stesse siano concesse in locazione entro sei mesi dall’acquisto a canone
concordato per un periodo ininterrotto di otto anni.

La quota massima deducibile in ciascun anno è pari
ad euro 7.500.

Possono beneficiare della deduzione gli acquisti
stipulati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Ferme le altre condizioni previste dalla norma, di
seguito si riportano sinteticamente i principali chiarimenti forniti dal
decreto attuativo:

1. sono oggetto di agevolazione le unità abitative
“invendute” alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della
norma) e che a tale data risultavano interamente o parzialmente costruite,
ovvero per le quali a tale data era stato rilasciato il titolo abilitativo
edilizio o, comunque, era stato concreto avvio agli adempimenti necessari per
l’edificazione;

2. fermo restando il limite massimo del prezzo di
acquisto su cui calcolare la deduzione pari ad euro 300.000, iva compresa, ai
soggetti che beneficiano della agevolazione è riconosciuta anche la possibilità
di dedurre, sempre nella misura del 20 per cento, anche agli interessi passivi
pagati sull’eventuale mutuo stipulato per l’acquisto dell’unità abitativa;

3.
le deduzioni sono riconosciute per
l’acquisto di unità abitative per le quali è stato rilasciato il certificato di
agibilità o si sia formato il silenzio assenso nel periodo ricompreso tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017;

4.
l’immobile deve essere locato ad un canone non superiore a quello
“convenzionato”. Nel caso in cui non esistano accordi, si farà riferimento al
comune demograficamente omogeneo territorialmente più vicino;

5. nel caso di trasferimento dell’unità immobiliare
locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale
spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario,
purché permangano le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Treviso